Art. 2

LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

In vigore dal 10 lug 2010
Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo precedente. L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare. Una copia di tale denunzia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge. Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 356 (Art. 2 Norme sulla produzione avicola.) — Testo vigente | Portale Normativo