Art. 5
LEGGE 13 maggio 1966, n. 356
In vigore dal 10 lug 2010
Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.
Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:
a) il nome del paese di origine;
b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;
c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.
Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.
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