Art. 5

LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

In vigore dal 10 lug 2010
Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963. Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova: a) il nome del paese di origine; b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice; c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione; d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile; e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare; f) la data alla quale le uova sono state messe a covare. Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.
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LEGGE 13 maggio 1966, n. 356 (Art. 5 Norme sulla produzione avicola.) — Testo vigente | Portale Normativo