Art. 4

LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

In vigore dal 10 lug 2010
I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità. Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola "cova", seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione. Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste. Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio. Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni: a) il nome del paese di origine; b) il nome o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice; c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione; d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile; e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata; f) la data della consegna o di spedizione; g) il nome del destinatario delle uova. Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.
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