Art. 9

LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

In vigore dal 10 lug 2010
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1000 uova, nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1966 SARAGAT MORO - RESTIVO - REALE - PRETI - ANDREOTTI - TOLLOY - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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