Art. 24
LEGGE 26 luglio 1965, n. 965
In vigore dal 31 ago 1965
Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.
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