Art. 21

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerino anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523. Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'artilo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera c) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-07-26;965#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo