Art. 19

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell' della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell' della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.
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