Art. 16

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1 gennaio 1948. Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate. La facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già concessa con l'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.
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