Art. 12

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall', limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1905, è concesso un assegno annuo lordo. Tale assegno è pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese ed è computato prendendo a base il trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennità integrativa speciale. Per le pensioni dirette, l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento del trattamento di cui al comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 e al 20 per cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno può essere inferiore a lire 104.000. Per le pensioni indirette e di riversibilità l'assegno annuo lordo è determinato sulla corrispondente pensione diretta ed è dovuto per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'. in nessun caso, per le pensioni indirette e di riversibilità, l'assegno annuo può essere inferiore a lire 78.000. L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni. Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed Enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.
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