Art. 8
LEGGE 26 luglio 1965, n. 965
In vigore dal 31 ago 1965
In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l' della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all' della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-07-26;965#art-8