Art. 9

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Per le cessazioni dal servizio contemplate dall', i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera a) degli articoli 3 e 5. Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato A della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965. I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriorinente al 1 luglio 1965.
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