Art. 5

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 3 gen 1974
Per le cessazioni dal servizio contemplate dall', il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito: a) dalla quota di indennità determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato B della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili; b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera b) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85. Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera a) di 0,10000 per ogni campagna. Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell' della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.
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