Art. 22

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
Il secondo ed il terzo comma dell' della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti: "Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto. Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli ".
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