Art. 27
LEGGE 26 luglio 1965, n. 965
In vigore dal 23 mar 1972
Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - TAVIANI - GUI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-07-26;965#art-27