Art. 26

LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

In vigore dal 31 ago 1965
È data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto interministeriale 30 novembre 1963 emanato in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Dette convenzioni, intese a rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall' della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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