Art. 7
LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332
In vigore dal 20 dic 1964
Il Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanità, può disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332#art-7