Art. 9

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

In vigore dal 20 dic 1964
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo