Art. 4
LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332
In vigore dal 20 dic 1964
La durata delle borse di studio non può eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate.
In casi particolari e quando la Commissione prevista dal precedente riconosca che le ricerche ed i lavori affidati ai borsisti esigono un tempo maggiore del previsto, può essere disposta la rinnovazione della borsa per una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente stabilità.
Le borse rinnovate ai sensi del precedente comma sono comprese nel contingente annuo stabilito con il decreto previsto dal precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-12-06;1332#art-4