Art. 3

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

In vigore dal 20 dic 1964
L'assegnazione delle borse è disposta con decreto del Ministro per la sanità, su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanità e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facoltà scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanità. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, designato dal direttore. La Commissione, per i membri non di diritto, è rinnovata per ciascun esercizio finanziario.
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