Art. 5
LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332
In vigore dal 20 dic 1964
Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attività svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovrà darsi notizia, ai fili del successivo , di eventuali invenzioni o scoperte.
Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.
La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente , è dichiarata dal direttore dell'Istituto su proposta motivata del competente capo dei laboratori.
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