Art. 7 · LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

Art. 7

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332

In vigore dal 20 dic 1964
Il Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanità, può disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente e in godimento alla data del 1 giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.
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