Art. 44
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Promozione a commesso e commesso capo
Le promozioni a commesso e a commesso capo sono conferite a scelta, sui designazione del Consiglio di amministrazione, agli appartenenti allo stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
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