Art. 42
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Promozione ad usciere
La promozione ad usciere si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.
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