Art. 46

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Consiglio di amministrazione Per il personale considerato nella presente legge è istituito un Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il quale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed è composto: a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, e da un consigliere di Stato; b) dal segretario generale del Consiglio di Stato; c) da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore ad ispettore genera le od equiparata, designato dal. Presidente del Consiglio dei Ministri; d) da un impiegato della carriera direttiva del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria; e) da due impiegati appartenenti alle carriere del personale del Consiglio di Stato, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati allo inizio di ogni biennio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a vice direttori aggiunto di segreteria.
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