Art. 46
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Consiglio di amministrazione
Per il personale considerato nella presente legge è istituito un Consiglio di amministrazione, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della. Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, il quale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato ed è composto:
a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, e da un consigliere di Stato;
b) dal segretario generale del Consiglio di Stato;
c) da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore ad ispettore genera le od equiparata, designato dal. Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) da un impiegato della carriera direttiva del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
e) da due impiegati appartenenti alle carriere del personale del Consiglio di Stato, scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati allo inizio di ogni biennio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a vice direttori aggiunto di segreteria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-46