Art. 48

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Rapporto informativo a giudizio complessivo Per gli impiegati della carriera direttiva il rapporto informativo è compilato dal segretario generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione. Per tutti gli altri impiegati il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio o della segreteria della sezione al quale sono addetti. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale. Per il personale addetto al segretariato generale, escluso quello della carriera direttiva, il rapporto è redatto dall'impiegato della carriera direttiva con qualifica più elevata addetto allo stesso segretariato generale. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo