Art. 48
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Rapporto informativo a giudizio complessivo
Per gli impiegati della carriera direttiva il rapporto informativo è compilato dal segretario generale. Il giudizio complessivo è espresso dal Consiglio di amministrazione.
Per tutti gli altri impiegati il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio o della segreteria della sezione al quale sono addetti. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.
Per il personale addetto al segretariato generale, escluso quello della carriera direttiva, il rapporto è redatto dall'impiegato della carriera direttiva con qualifica più elevata addetto allo stesso segretariato generale. Il giudizio complessivo è espresso dal segretario generale.
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