Art. 51

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Segretari non inquadrati nella carriera direttiva Il giudizio di cui all'articolo precedente non può essere rinnovato e i primi segretari di sezione, i segretari principali di sezione e i segretari capi di sezione che non ottengono l'inquadramento conservano "ad personam" la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alla qualifica superiore prevista dall'attuale ruolo di concetto solo per un numero di posti da determinarsi, di volta in volta, in relazione al numero di concorrenti che partecipano allo scrutinio conseguono la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva il presente personale in caso di promozione, consegne la nuova qualifica od personam e non può essere destinato ad esercitare le funzioni direttive previste dal presente ordinamento. Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono i funzionari che, a norma del precedente comma, conservano ad personam le qualifiche del ruolo di provenienza.
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