Art. 56

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Commissione speciale di inquadramento All'inquadramento dei personale e all'espletamento dei concorsi previsti dagli provvede una Commissione nominata, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, e composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un primo referendario del Consiglio di Stato, da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata, e da un impiegato delle carriere del Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-56

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo