Art. 60
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Riduzione del limite di anzianità
I dipendenti cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà, e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
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