Art. 64

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Abrogazione di norme Sono abrogate le norme contrarie" quelle della presente legge o, comunque, con esse incompatibili. Rimangono, in ogni caso, espressamente salve le vigenti disposizioni relative al riassorbimento dei posti conferiti in soprannumero nelle qualifiche delle varie carriere.
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