Art. 63
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato
Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-10;193#art-63