Art. 40

LEGGE 10 aprile 1964, n. 193

In vigore dal 5 mag 1964
Trattamento economico Al personale di dattilografia del Consiglio di Stato compete il trattamento economico previsto dalla tabella C) allegata alla presente legge. Gli intervalli di tempo richiesti per l'attribuzione degli stipendi indicati nella tabella stessa si computano dalla data di assegnazione dello stipendio precedente. Ciascuno degli stipendi suddetti è suscettibile di aumenti periodici, a norma dell', terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Gli stipendi successivi a quello iniziale, previsti nella, tabella indicata nel primo comma, sono attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di amministrazione di cui allo della presente legge. Il provvedimento difforme dal parere deve essere motivato. Quando è dato parere o è emesso provvedimento contrario alla attribuzione dello stipendio, il riesame della posizione del dattilografo può aver luogo, anche di ufficio, dopo almeno un anno dal parere del Consigli di amministrazione. In tal caso il nuovo stipendio - corre dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di attribuzione.
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