Art. 39
LEGGE 10 aprile 1964, n. 193
In vigore dal 5 mag 1964
Punteggio
La Commissione esaminatrice dispone di venti punti per ciascuna prova.
Non è ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.
Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella, prova pratica.
I concorrenti idonei sono collocati in graduatoria secondo il totale dei voti riportati da ciascuno, osservate le disposizioni generali in vigore sulle preferenze a parità di merito.
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