Art. 10

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Attribuzioni del personale della carriera esecutiva Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e può essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.
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