Art. 10
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Attribuzioni del personale della carriera esecutiva
Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche, del protocollo e dell'archivio; e può essere adibito ad altre mansioni ivi compresa quella di dattilografia, qualora esigenze di servizio lo richiedano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-10