Art. 1

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Distinzione delle carriere Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue: Carriera di concetto; Carriera esecutiva; Carriera del personale ausiliario; Carriera del personale ausiliario tecnico. Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo