Art. 1
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Distinzione delle carriere
Le carriere del personale di segreteria, esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato, sono distinte come segue:
Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera del personale ausiliario;
Carriera del personale ausiliario tecnico.
Agli uffici dell'Avvocatura dello Stato è addetto personale di dattilografia.
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