Art. 12

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Attribuzioni del personale ausiliario Il personale ausiliario provvede al mantenimento dell'ordine, e della pulizia negli uffici nonchè alla custodia delle sedi dell'Avvocatura dello Stato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.
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