Art. 14

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Distribuzione del personale Il personale delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia, ausiliaria ed ausiliaria tecnica è assegnato all'Avvocatura generale dello Stato ed alle avvocature distrettuali nello Stato nel numero che il Comitato permanente ritiene necessario per il funzionamento dei servizi.
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