Art. 13
LEGGE 5 aprile 1964, n. 284
In vigore dal 31 mag 1964
Mansioni del personale ausiliario tecnico
Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi ed alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.
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