Art. 13

LEGGE 5 aprile 1964, n. 284

In vigore dal 31 mag 1964
Mansioni del personale ausiliario tecnico Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi ed alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-04-05;284#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo