Art. 16

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Entro il primo anno di applicazione della presente legge, in deroga alle norme di cui all', primo comma, possono iscriversi alla "Mutualità pensioni" le persone che non abbiano superato il 55° anno di età. Dette persone possono conseguire il diritto alla sola pensione di vecchiaia a norma della presente legge purchè risultino versati al momento del pensionamento almeno 360 contributi minimi.
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