Art. 2

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Possono iscriversi alla "Mutualità pensioni" le persone di sesso femminile che abbiano compiuto il 15° anno e che non abbiano superato il 50° anno di età nonchè, senza limitazione d'età, le persone che risultino già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assicurazione facoltativa a norma dell'articolo 85, n. 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Non possono iscriversi coloro che: a) godano di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi, o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra; b) siano in atto iscritte ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a); c) siano state iscritte in passato ad uno dei sistemi di previdenza obbligatoria di cui al precedente punto a) e perduri per loro la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, nei modi e nei termini previsti dalle norme che regolano la rispettiva assicurazione.
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