Art. 1
LEGGE 5 marzo 1963, n. 389
In vigore dal 18 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A decorrere dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la "Mutualità pensioni", avente lo scopo di gestire l'assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe.
La "Mutualità pensioni" costituisce una gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, amministrata dai normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso.
L'esercizio della gestione coincide con l'anno solare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-05;389#art-1