Art. 4
LEGGE 5 marzo 1963, n. 389
In vigore dal 18 apr 1963
La comunicazione da farsi all'interessata, ai sensi del precedente , in occasione della presentazione della domanda di iscrizione è meramente indicativa Ottenuta la iscrizione, mediante la consegna del libretto di cui al successivo , le assicurate hanno facoltà di versare i contributi in qualunque tempo ed in qualsiasi misura con la sola limitazione che ogni singolo versamento non può essere inferiore a lire 510.
Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo .
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