Art. 9

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 mar 1993
Le pensioni previste dai precedenti sono determinate convertendo in rendita vitalizia i contributi versati dalle assicurate, al netto della quota di solidarietà di cui all'ultimo comma dell', sulla base di tariffe che tengono conto dell'età della assicurata all'epoca di ciascun versamento e all'epoca di liquidazione della rendita. Le tariffe sono approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale con lo stesso provvedimento si determinano le modalità di applicazione delle tariffe. Tali tariffe possono essere variate tutte le volte che la variazione si renda necessaria, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con le stesse modalità di cui al comma; precedente. Le nuove tariffe si applicano, dalla data di approvazione, anche a coloro che risultano iscritto alla "Mutualità pensioni" anteriormente alla data stessa, limitatamente ai contributi versati dopo tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo