Art. 13

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Le somme necessarie per l'integrazione delle pensioni, di cui ai precedenti , sono a carico di un conto speciale sul quale verranno accreditati il contributo dello Stato, le quote di cui all'ultimo comma del precedente ed i proventi delle ammende.
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