Art. 17

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Le iscritte alla "Mutualità pensioni" provenienti dai ruoli dell'assicurazione facoltativa di cui al titolo 4° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non possono effettuare ulteriori versamenti nell'assicurazione facoltativa stessa. Per tali iscritte l'assicurazione facoltativa trasferisce alla "Mutualità pensioni" la riserva matematica corrispondente ai versamenti in essa effettuati. La pensione spettante alle assicurate di cui al comma precedente verrà calcolata: a) con le norme dell'assicurazione facoltativa, in corrispondenza ai contributi versati in essa; b) con le norme della presente legge, in corrispondenza ai contributi versati nella "Mutualità pensioni". Essa sarà corrisposta dalla "Mutualità pensioni" anche per la parte afferente ai contributi versati nella assicurazione facoltativa. L'integrazione a carico del conto speciale previsto dai precedenti articoli è corrisposta alle condizioni e nei limiti stabiliti nei precedenti .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo