Art. 21

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1963 SEGNI FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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