Art. 10
LEGGE 5 marzo 1963, n. 389
In vigore dal 18 apr 1963
Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni", purchè l'iscritta:
a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposto dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito;
b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra.
Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).
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