Art. 10

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della "Mutualità pensioni", purchè l'iscritta: a) dimostri di non essere tenuta a pagare imposto dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito; b) non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra. Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo