Art. 3

LEGGE 5 marzo 1963, n. 389

In vigore dal 18 apr 1963
Colei che intende iscriversi alla "Mutualità pensioni" deve presentare all'Istituto una apposita domanda nella quale deve indicare il luogo e la data di nascita, nonchè l'importo della pensione mensile che desidera costituirsi - come minimo - al raggiungimento dei 65 anni di età e dichiarare di essere in possesso del requisito di cui al precedente . L'Istituto, ricevuta la domanda di iscrizione, comunica all'interessata l'ammontare del contributo costante da versarsi in ciascun anno per ottenere la pensione indicata ed assegna alla richiedente un termine di trenta giorni per effettuare il primo versamento, il cui importo non potrà essere inferiore ad un dodicesimo del contributo annuo sopra indicato e, comunque, all'importo indicato dall'articolo successivo. Trascorso il termine di cui sopra, senza che il versamento sia stato eseguito, la domanda di iscrizione rimane priva di ogni effetto.
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